Sintesi delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1177/2010

Trasporto via mare e per vie navigabili interne

Ambito di applicazione

Il Regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne, si applica dal 18 dicembre 2012. Stabilisce diritti minimi a tutela dei passeggeri che viaggiano:

  • su servizi passeggeri con porto d’imbarco situato nel territorio di uno Stato membro dell’Unione europea;
  • su servizi passeggeri effettuati da vettori dell’Unione europea, con partenza da un porto situato in un Paese terzo e destinazione in un porto di uno Stato membro;
  • su crociere con porto d’imbarco situato nel territorio di uno Stato membro.

L’articolo 2 del Regolamento stabilisce esclusioni e limiti di applicazione, riguardanti, tra l’altro, determinate categorie di navi e alcuni servizi di escursione o visita turistica diversi dalle crociere. Per i passeggeri delle crociere non si applicano, in particolare, gli articoli 18 e 19 relativi al trasporto alternativo, al rimborso e alla compensazione per ritardo.

1. Diritto all’informazione

Tutti i passeggeri hanno diritto a ricevere informazioni adeguate durante il viaggio, comprese quelle relative ai diritti loro riconosciuti, agli organismi nazionali responsabili dell’applicazione del Regolamento e alle condizioni di accesso al trasporto per le persone con disabilità o a mobilità ridotta.

In caso di cancellazione o ritardo alla partenza, il vettore o, ove opportuno, l’operatore del terminale informa i passeggeri quanto prima e comunque non oltre 30 minuti dopo l’orario di partenza previsto. Gli orari aggiornati di partenza e di arrivo sono comunicati non appena disponibili.

Qualora la cancellazione o il ritardo comportino la perdita di una coincidenza, il vettore e, ove opportuno, l’operatore del terminale compiono ogni ragionevole sforzo per informare i passeggeri sui collegamenti alternativi. Le comunicazioni devono essere rese disponibili in formati accessibili anche alle persone con disabilità o a mobilità ridotta.

2. Diritto a condizioni contrattuali non discriminatorie

Le condizioni contrattuali e le tariffe proposte al pubblico devono essere applicate senza discriminazioni dirette o indirette fondate sulla nazionalità del passeggero o sul luogo di stabilimento, nell’Unione europea, del vettore o del venditore di biglietti, ferme restando le eventuali tariffe sociali previste dalla normativa.

3. Diritto all’attenzione e all’assistenza

Quando sia ragionevolmente prevedibile la cancellazione di un servizio passeggeri o di una crociera, oppure un ritardo alla partenza superiore a 90 minuti, il vettore offre gratuitamente ai passeggeri in partenza dai terminali portuali spuntini, pasti o bevande in misura adeguata alla durata dell’attesa, purché siano disponibili o possano essere ragionevolmente forniti.

Sistemazione in caso di pernottamento

Se la cancellazione o il ritardo alla partenza rendono necessario uno o più pernottamenti, oppure un soggiorno supplementare rispetto a quello previsto, il vettore offre gratuitamente, ove e quando fisicamente possibile, una sistemazione adeguata a bordo o a terra e il trasporto tra il terminale portuale e il luogo di sistemazione.

Per la sistemazione a terra, il vettore può limitare il costo complessivo a 80 euro per notte e per passeggero, per un massimo di tre notti; tale limite non comprende il trasporto tra il terminale e il luogo di sistemazione.

Se il vettore dimostra che la cancellazione o il ritardo sono causati da condizioni meteorologiche che mettono a rischio la sicurezza della navigazione, non è tenuto a offrire gratuitamente la sistemazione prevista dall’articolo 17, paragrafo 2.

Le forme di assistenza degli articoli 17, 18 e 19 non si applicano nei casi espressamente previsti dall’articolo 20, ad esempio quando il passeggero sia stato informato della cancellazione o del ritardo prima dell’acquisto del biglietto oppure quando l’evento sia imputabile al passeggero stesso. Resta ferma la particolare attenzione dovuta alle persone con disabilità o a mobilità ridotta e ai loro accompagnatori.

4. Diritto al trasporto alternativo e al rimborso

Quando è ragionevolmente prevedibile la cancellazione di un servizio passeggeri oppure un ritardo alla partenza dal terminale portuale superiore a 90 minuti rispetto all’orario programmato, il vettore offre immediatamente al passeggero la scelta tra:

  • un trasporto alternativo verso la destinazione finale, a condizioni simili a quelle previste dal contratto di trasporto, non appena possibile e senza supplementi;
  • il rimborso del prezzo del biglietto e, ove opportuno, il ritorno gratuito al punto iniziale di partenza indicato nel contratto, non appena possibile.

Il rimborso riguarda il costo completo del biglietto, al prezzo di acquisto, per la parte del viaggio non effettuata e, se il viaggio non risponde più al suo scopo originario, anche per le parti già effettuate. È eseguito entro sette giorni secondo le modalità previste dal Regolamento. L’eventuale rimborso sotto forma di buoni o altri servizi equivalenti richiede il consenso del passeggero e condizioni di utilizzo flessibili.

Le condizioni meteorologiche avverse non escludono, di per sé, i diritti previsti dall’articolo 18, ferme restando la fattibilità e la sicurezza delle soluzioni di trasporto alternative.

5. Diritto alla compensazione economica per ritardo all’arrivo

Per i servizi regolari ai quali si applica l’articolo 19, i passeggeri possono chiedere al vettore una compensazione economica, calcolata sul prezzo effettivamente pagato, quando l’arrivo alla destinazione finale indicata nel contratto subisce un ritardo pari o superiore alle soglie previste dal Regolamento.

Compensazione pari al 25% del prezzo del biglietto

La compensazione minima è pari al 25% se il ritardo all’arrivo è di almeno:

  • 1 ora per un servizio regolare di durata fino a 4 ore;
  • 2 ore per un servizio regolare di durata superiore a 4 ore e non superiore a 8 ore;
  • 3 ore per un servizio regolare di durata superiore a 8 ore e non superiore a 24 ore;
  • 6 ore per un servizio regolare di durata superiore a 24 ore.

Compensazione pari al 50% del prezzo del biglietto

La compensazione è pari al 50% quando il ritardo all’arrivo supera il doppio della soglia appena indicata, vale a dire:

  • oltre 2 ore per un servizio regolare di durata fino a 4 ore;
  • oltre 4 ore per un servizio regolare di durata superiore a 4 ore e non superiore a 8 ore;
  • oltre 6 ore per un servizio regolare di durata superiore a 8 ore e non superiore a 24 ore;
  • oltre 12 ore per un servizio regolare di durata superiore a 24 ore.

In caso di biglietto di andata e ritorno, la compensazione per il ritardo relativo a una sola tratta è calcolata sulla metà del prezzo complessivo del trasporto. La compensazione è corrisposta entro un mese dalla presentazione della richiesta, secondo le modalità dell’articolo 19. Il vettore può stabilire una soglia minima al di sotto della quale non corrispondere la compensazione, non superiore a 6 euro.

Esenzioni dalla compensazione

Il vettore non è tenuto a corrispondere la compensazione per ritardo all’arrivo se dimostra che il ritardo è stato causato da condizioni meteorologiche che mettono a rischio la sicurezza della nave o da circostanze straordinarie che ostacolano l’esecuzione del servizio passeggeri e che non avrebbero potuto essere ragionevolmente evitate. Si applicano inoltre le altre esenzioni previste dall’articolo 20 del Regolamento.

6. Diritti delle persone con disabilità e a mobilità ridotta

Oltre ai diritti riconosciuti alla generalità dei passeggeri, le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta beneficiano di specifiche tutele volte a garantire l’accesso al trasporto in condizioni di parità, nel rispetto delle esigenze di sicurezza.

a) Accesso al trasporto senza discriminazioni

Un vettore, un agente di viaggio o un operatore turistico non può rifiutare una prenotazione, l’emissione di un biglietto o l’imbarco per il solo motivo della disabilità o della mobilità ridotta, salvo le eccezioni previste dall’articolo 8 per motivi di sicurezza o per impossibilità di imbarco dovuta alle caratteristiche della nave o delle infrastrutture e attrezzature portuali.

Quando l’imbarco non è possibile per tali motivi, gli operatori interessati devono compiere ogni ragionevole sforzo per proporre un’alternativa di trasporto accettabile. Nei casi disciplinati dall’articolo 8, i passeggeri in possesso di prenotazione che abbiano notificato le proprie esigenze possono scegliere tra il rimborso e il trasporto alternativo, nel rispetto delle condizioni di sicurezza.

Le prenotazioni e i biglietti sono offerti alle stesse condizioni economiche applicate agli altri passeggeri. I vettori e gli operatori dei terminali adottano inoltre condizioni di accesso non discriminatorie, tenendo conto delle persone che accompagnano i viaggiatori con disabilità o a mobilità ridotta.

b) Diritto all’assistenza

Nei porti, nei terminali e a bordo delle navi, i vettori e gli operatori dei terminali forniscono gratuitamente l’assistenza prevista dal Regolamento, incluse le operazioni di imbarco e sbarco, secondo le rispettive competenze.

Le persone che necessitano di assistenza devono comunicarlo al vettore o all’operatore del terminale almeno 48 ore prima del momento in cui l’assistenza è richiesta, salvo termini più brevi concordati. Al momento della prenotazione o dell’acquisto anticipato del biglietto devono inoltre segnalare eventuali esigenze specifiche relative alla sistemazione, al posto a sedere, ai servizi richiesti e al trasporto di apparecchi medici.

Il passeggero deve presentarsi nel punto designato e all’orario comunicato secondo le modalità previste dal Regolamento. Se la comunicazione preventiva non è stata effettuata, il vettore e l’operatore del terminale devono comunque compiere ogni ragionevole sforzo per assicurare l’assistenza necessaria.

c) Risarcimento per perdita o danneggiamento delle attrezzature per la mobilità

Quando la perdita o il danneggiamento di attrezzature per la mobilità o di altre attrezzature specifiche è imputabile a colpa o negligenza del vettore o dell’operatore del terminale, il passeggero ha diritto al risarcimento corrispondente al valore di sostituzione dell’attrezzatura oppure, se appropriato, al costo della riparazione. Deve inoltre essere compiuto ogni ragionevole sforzo per fornire rapidamente un’attrezzatura temporanea sostitutiva adeguata.

7. Diritto di presentare reclami

I passeggeri possono presentare un reclamo al vettore o all’operatore del terminale entro due mesi dalla data in cui il servizio è stato prestato o avrebbe dovuto essere prestato.

Entro un mese dal ricevimento del reclamo, il vettore o l’operatore del terminale comunica al passeggero se il reclamo è stato accolto, respinto oppure è ancora in fase di esame. La risposta definitiva deve essere fornita entro due mesi dal ricevimento.

Per richieste di assistenza relative ai servizi NLG è possibile utilizzare i canali di contatto pubblicati sul sito www.nlg.it oppure scrivere all’indirizzo customercare@nlg.it.

Per presunte violazioni dei diritti riconosciuti dal Regolamento (UE) n. 1177/2010, dopo avere presentato il reclamo al vettore, il passeggero può rivolgersi all’Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART) se ritiene insoddisfacente la risposta ricevuta oppure, in assenza di risposta, una volta trascorsi 60 giorni dalla presentazione del reclamo.

Il reclamo di seconda istanza all’ART è finalizzato alla verifica di eventuali violazioni e all’esercizio dei poteri dell’Autorità: non costituisce una procedura di rimborso o risarcimento. Per la soluzione delle controversie, anche economiche, il passeggero può fare ricorso agli strumenti di conciliazione o agli altri rimedi previsti dall’ordinamento.

8. Organismi nazionali responsabili dell’applicazione del Regolamento

Ogni Stato membro designa uno o più organismi nazionali responsabili dell’applicazione del Regolamento (UE) n. 1177/2010 in relazione ai servizi passeggeri e alle crociere in partenza dai porti situati nel proprio territorio e ai servizi passeggeri provenienti da Paesi terzi e diretti verso tali porti.

In Italia, l’organismo competente per la tutela dei diritti dei passeggeri nei settori disciplinati dal Regolamento è l’Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART). Qualora uno Stato membro si avvalga delle specifiche deroghe previste per alcuni servizi soggetti a obblighi di servizio pubblico o integrati, deve comunque essere garantito un livello adeguato di tutela dei passeggeri secondo quanto stabilito dalla normativa.

Riferimenti normativi e informazioni utili

Testo ufficiale del Regolamento (UE) n. 1177/2010: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2010/1177/oj?locale=it

Autorità di Regolazione dei Trasporti – reclami di seconda istanza: https://www.autorita-trasporti.it/reclami-di-seconda-istanza/

Autorità di Regolazione dei Trasporti – Servizio conciliazioni: https://www.autorita-trasporti.it/servizio-conciliazioni-art/

Informazioni e assistenza NLG: https://www.nlg.it/

Questa pagina contiene una sintesi informativa delle principali disposizioni applicabili. In caso di divergenza, prevalgono il testo vigente del Regolamento (UE) n. 1177/2010 e le altre norme applicabili.

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